Olio Golini | Novità normativa tappo antirabbocco
15416
single,single-post,postid-15416,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Novità normativa tappo antirabbocco

dichiarazione tappo inviolabile news olio golini

12 apr Novità normativa tappo antirabbocco

 

NEWS SUL TAPPO ANTIRABBOCCO

 

A seguito delle modifiche approvate alla legge 14 gennaio 2013, n. 9 “Salva Olio Mongiello Oliverio”, pubblicate sul supplemento n.83 della Gazzetta Ufficiale n°261, si prevede che “gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati e forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale.

chiusura olio

 

SANZIONI

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9: Norme sulla qualita’ e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (13G00030)

(Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013) – In vigore dal 1° febbraio 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 7

Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi

1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento non puo’ essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.

2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto.

4. All’articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.

No Comments

Post A Comment